Legge istitutiva
della Camera dei fasci
e delle corporazioni

1938

 

Art. 1.
La Camera dei deputati è soppressa con la fine della XXIX Legislatura. È istituita, in sua vece, la Camera dei Fasci e delle Corporazioni.

Art. 2.
Il Senato del Regno e la Camera dei Fasci e delle Corporazioni collaborano col Governo per la formazione delle leggi.

Art. 3.
La Camera dei Fasci e delle Corporazioni è formata dai componenti del Consiglio Nazionale del Partito Nazionale Fascista e dai componenti del Consiglio Nazionale delle Corporazioni, salve le incompatibilità di cui all'articolo 9.
Le modificazioni nella composizione del Consiglio Nazionale Fascista e del Consiglio Nazionale delle Corporazioni sono disposte con legge.

Art. 4.
Il Duce del Fascismo, Capo del Governo, fa parte, di diritto, della Camera dei Fasci e delle Corporazioni.
Ne fanno parte anche i componenti del Gran Consiglio del Fascismo, salve le incompatibilità di cui all'articolo 9.

Art. 5.
I Consiglieri Nazionali che fanno parte della Camera dei Fasci e delle Corporazioni debbono possedere i requisiti prescritti dall'articolo 40 dello Statuto del Regno, ma il limite minimo di età è stabilito in venticinque anni, compiuti entro il giorno del giuramento di cui all'articolo 6.
La qualità di Consigliere Nazionale è riconosciuta con decreto del Duce del Fascismo, Capo del Governo, da pubblicare nella "Gazzetta Ufficiale" del Regno.

Art. 6.
I Consiglieri Nazionali, prima di essere ammessi all'esercizio delle loro funzioni, prestano giuramento in Assemblea plenaria, secondo la formula dell'articolo 49 dello Statuto del Regno.

Art. 7.
I Consiglieri Nazionali godono delle prerogative già stabilite per i Deputati dallo Statuto del Regno.
Ai Consiglieri Nazionali spetta una indennità annua, determinata con legge.

Art. 8.
I Consiglieri Nazionali decadono dalla carica col decadere dalla funzione esercitata nei Consigli che concorrono a formare la Camera dei Fasci e delle Corporazioni.

Art. 9.
Nessuno può essere contemporaneamente Consigliere Nazionale e Senatore o Accademico d'Italia.

Art. 10.
I lavori del Senato del Regno e della Camera dei Fasci e delle Corporazioni sono divisi in Legislature.
La fine di ciascuna Legislatura è stabilita con decreto reale, su proposta del Duce del Fascismo, Capo del Governo. Il decreto fissa anche la data di convocazione delle due Assemblee legislative riunite per ascoltare il discorso della Corona, col quale si inizia la legislatura successiva.
Per l'esercizio della ordinaria funzione legislativa le due Assemblee sono periodicamente convocate dal Duce del Fascismo, Capo del Governo.

Art. 11.
Il Presidente della Camera dei Fasci e delle Corporazioni è nominato con decreto reale. Sono nominati ugualmente con decreto reale i Vice Presidenti.
Il Presidente della Camera dei Fasci e delle Corporazioni nomina le altre cariche stabilite nel Regolamento della Camera.

Art. 12.
La Camera dei Fasci e delle Corporazioni esercita le proprie funzioni per mezzo dell'Assemblea plenaria, della Commissione Generale del bilancio e delle Commissioni legislative.
Per determinate materie possono essere costituite Commissioni speciali.

Art. 13.
Le Commissioni legislative sono formate dal Presidente della Camera dei Fasci e delle Corporazioni, in relazione a determinate attività nazionali. Il Presidente può convocarle in ogni tempo.
Il Presidente forma e convoca anche le Commissioni previste dal secondo comma dell'articolo 12.

Art. 14.
Il Presidente e, per sua delegazione, i Vice Presidenti della Camera dei Fasci e delle Corporazioni, possono partecipare ai lavori delle Commissioni, assumendone la presidenza.
I Ministri e, per loro delegazione, i Sottosegretari di Stato, possono intervenirvi.
Le disposizioni del presente articolo e quelle degli articoli 12 e 13 si applicano anche al Senato del Regno.

Art. 15.
I disegni di legge di carattere costituzionale, giusta l'articolo 12 della legge 9 dicembre 1928-VII, n. 2693; quelli indicati nell'ultimo comma dell'articolo 1 della legge 31gennaio 1926-IV, n. 100; le deleghe legislative di carattere generale; i progetti di bilancio ed i rendiconti consuntivi dello Stato, delle Aziende autonome di Stato e degli Enti amministrativi di qualsiasi natura, di importanza nazionale, sovvenuti direttamente o indirettamente dal bilancio dello Stato, sono discussi e votati dalla Camera dei Fasci e delle Corporazioni e dal Senato del Regno nelle rispettive Assemblee plenarie, su relazione delle rispettive Commissioni competenti.
Sono anche discussi nella forma indicata nel precedente comma i disegni di legge per i quali il Governo chieda tale forma di discussione, ovvero essa sia proposta dalle rispettive Assemblee plenarie o dalle Commissioni e sia autorizzata dal Duce del Fascismo, Capo del Governo.
Le votazioni hanno luogo sempre in modo palese.

Art. 16.
I disegni di legge non considerati nel precedente articolo 15 sono deferiti all'esame esclusivo delle Commissioni legislative della Camera dei Fasci e delle Corporazioni e del Senato del Regno.
I disegni di legge approvati sono trasmessi dall'una all'altra Assemblea per il tramite delle rispettive Presidenze.
Entro un mese dalla presentazione di ciascun disegno di legge, termine prorogabile dal Duce del Fascismo, Capo del Governo, il testo discusso e approvato dalle Commissioni legislative della Camera dei Fasci e delle Corporazioni e del Senato è trasmesso al Duce del Fascismo, Capo del Governo, il quale dispone che esso sia sottoposto alla sanzione del Sovrano e promulgato nei modi ordinari stabiliti per le leggi.
Nelle premesse deve essere indicata l'avvenuta approvazione da parte delle Commissioni legislative della Camera e del Senato.
Le norme così emanate hanno forza di legge a tutti gli effetti.

Art. 17.
La forma di discussione e di approvazione stabilita nell'articolo 16 può essere seguita anche per i disegni di legge indicati nell'articolo 15, quando il Duce del Fascismo, Capo del Governo, lo stabilisca per ragioni di urgenza.

Art. 18.
Si provvede con decreto reale, senza osservare la procedura prevista dall'articolo 16, quando si versi in istato di necessità per causa di guerra o per urgenti misure di carattere finanziario o tributario.
La stessa procedura può essere seguita quando le Commissioni non abbiano adempiuto, nel termine prescritto, alla loro funzione.
In questi casi si applicano le disposizioni contenute nel secondo comma e seguenti dell'articolo 3 della legge 31 gennaio 1926-IV, n. 100.

Art. 19.
Le norme corporative elaborate dalle Corporazioni e gli accordi economici collettivi stipulati dalle Associazioni interessate, quando stabiliscano contribuzioni, sotto qualsiasi forma o denominazione, a carico degli appartenenti alle categorie cui le norme o gli accordi si riferiscono, possono essere presentate, a giudizio del Duce del Fascismo Capo del Governo, dopo l'esame del Comitato Corporativo Centrale, alla Camera dei Fasci e delle Corporazioni, perché siano sottoposte all'esame ed all'approvazione della Commissione legislativa competente, o, se occorra, di più Commissioni riunite,
Nel caso in cui la Commissione o le Commissioni riunite propongano emendamenti al testo elaborato dalle Corporazioni, l'approvazione deve essere deferita all'Assemblea plenaria della Camera dei Fasci e delle Corporazioni.
Il testo definitivo è trasmesso dal Presidente della Camera dei Fasci e delle Corporazioni al Duce del fascismo, Capo del Governo, che lo promulga con proprio decreto da inserire nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno.

Art. 20.
Le norme giuridiche che sono di competenza del Governo a termini della legge 31 gennaio 1926-iv, n. 100, allorché riflettono materie di carattere tecnico o economico rientranti nell'attività specifica delle Corporazioni, devono essere precedute, salvo i casi di urgenza, dal parere della Corporazione competente o del Comitato consultivo istituito nel suo seno.

Art. 21.
Sono abrogate le norme contrarie a quelle contenute nella presente legge o con esse incompatibili.